Vantaggi fiscali

Per le operazioni di cartolarizzazione immobiliare l’art. 2 comma 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 351 prevede che ciascun patrimonio separato non è soggetto alle imposte sui redditi né all’IRAP.
In merito al trattamento contabile della società veicolo, si ritiene applicabile il provvedimento della Banca d’Italia del 29 marzo 2000 che impone la separata evidenza delle informazioni contabili relative a ciascuna operazione.
Nel patrimonio separato confluiscono i costi dei beni, gli oneri per i finanziamenti, le spese di cartolarizzazione, ed altre voci, mentre fra i proventi vi sono i ricavi generati dalle dismissioni e dall’impiego della liquidità: sono, quindi, esclusi dall’imposizione plusvalenze e proventi, come pure gli interessi e gli altri proventi da conti correnti della società veicolo che non sono soggetti alla ritenuta alla fonte del 27%.
Per l’ICI (ora IMU) l’art. 2 comma 6 del D.L. 25 settembre 2001 n. 351 stabilisce che sono soggetti passivi i gestori del patrimonio immobiliare per tutta la durata della gestione.

Visitatori: 525144